“A.Fi.Gi. – Amici Fiamme Gialle per la solidarietà”
Statuto di Associazione
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
1.1 È costituita l’associazione Ricreativa, Culturale denominata “Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà” (A.Fi.Gi.), di seguito chiamata per brevità “Associazione”. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 (c.d. C.T.S.), essa assume la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’acronimo “APS” diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.
1.2 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
1.3 L’Associazione ha sede in Monza (MB) e può costituire sedi secondarie, ha durata a tempo indeterminato.
1.4 Il trasferimento della sede principale in altro Comune, comportando la modifica statuaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
1.5 L’Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
1.6 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, ed istituire sedi secondarie in altri comuni.
1.7 L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 01/08, Capo III, in coordinamento normativo con il dal D.LGS. 3 luglio 2017, N. 117.
Articolo 2
Finalità e attività
2.1 Non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. ln particolare l’Associazione nasce con l’obiettivo di alleviare le condizioni di disagio economico-sociale dei nuclei famigliari, trovando il sostegno più idoneo per aiutare chi si trova in ristrettezze economiche, in particolare quelle famiglie in cui vivono minori. L’Associazione si prefigge inoltre di promuovere l’aggregazione, in conformità ai principi di solidarietà di rilievo costituzionale, di ispirazione cristiana, tra gli associati, le loro famiglie, la società civile, anche al fine di diffondere un più profondo e vero senso della legalità. L’Associazione, infine, intende sostenere e promuovere anche l’acquisto collettivo con finalità etiche di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.
2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità in relazione alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.L. 117/2017 l’Associazione si propone di promuovere quelle indicate con le lettere:
i) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
t) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2.3 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
-
fornire sostegno economico mediante rimborsi per libri/rette di asili/scuole materne, borse di studio ai meritevoli e altre forme simili di contributi, per aiutare le famiglie, in particolare quelle con figli minori, che si trovino in stato di accertata e documentata necessità o difficoltà economica anche momentanea, con espressa esclusione della dazione diretta di somme di denaro;
-
attivare e gestire dei Gruppi di Acquisto Solidali (in sigla, G.A.S.), anche organizzati per autonome Sezioni Locali disciplinate da specifico Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, per svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi mettendo in contatto acquirenti di prodotti, in modo collettivo ed associato, e fornitori di prodotti che hanno la piena responsabilità (fiscale, materiale ed igienica) di quanto vendono, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di “gruppi di acquisto solidale”;
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Gestione di circoli e attività ricreative;
-
collaborare con altre realtà di volontariato sul territorio al fine di essere di supporto per le loro finalità istituzionali;
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promuovere, in conformità dello statuto e delle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale;
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promuovere e divulgare il valore sportivo espresso dagli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle;
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promuovere ogni iniziativa utile ad incentivare l’aggregazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio e in congedo, dei loro familiari e dei simpatizzanti, anche mediante la collaborazione con l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, a beneficio dell’istituzione e della collettività.
2.4 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
2.5 Nell’individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci ed in particolare esercitare, in via principale attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2.6 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
2.7 In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
2.8 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
Articolo 3
Criteri ammissione associati
3.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone, donne e uomini , i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
3.3 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.4 L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.
3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
3.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.
3.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutatile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio di riferimento.
Articolo 4
Perdita della qualifica di associato
4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso, oltrechè per mancato rinnovo associativo e versamento della quota sociale.
4.2 L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo a mezzo PEC o lettera raccomandata, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per fatti o comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
4.5 L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione. L’atto deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Articolo 5
Diritti e doveri degli associati
5.1 Gli associati hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
– partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– discutere e approvare i rendiconti economici;
– essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
– eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni;
– ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione.
5.2 Gli associati sono tenuti a:
– osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
– contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
– versare regolarmente la quota associativa annuale;
– svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
5.3 Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.
Articolo 6
Organi dell’Associazione
6.1 Sono Organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea degli Associati;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente.
6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
Il Collegio dei Garanti.
6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
6.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere effettuato il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Articolo 7
L’Assemblea degli associati
7.1 L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto (tranne i soci minorenni), qualunque sia il valore del contributo versato.
7.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione.
7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
7.4 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente;
-
esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
-
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
-
eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
-
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
-
deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
-
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
-
deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
-
fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.5 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.
7.7 L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza e le modalità di partecipazione.
7.8 L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
7.9 ln prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.
7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.11 Il Consiglio Direttivo può consentire l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità che verranno indicate nell’atto di convocazione.
7.12 All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
7.13 Ciascun aderente può essere portatore di non più di n. 3 deleghe di altri aderenti fintanto il numero complessivo degli associati è inferiore a n. 500 soci; n. 5 deleghe allorquando il predetto numero è uguale o superiore.
7.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 13 (tredici) Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; fatto salvo per il primo mandato che avrà durata di cinque anni, il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
8.5 Al fine del computo dei membri presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente punto si statuisce che le riunioni possano anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano accedervi, essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere. L’avviso di convocazione della riunione da tenersi anche in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione – nel caso- fruibile da tutti i membri, dove, all’ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e/o il Segretario che ne cura la verbalizzazione dando conto, nel verbale, del rispetto delle prescrizioni sopra dettate e delle modalità seguite allo scopo.
8.6 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
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svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
-
esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
-
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
-
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
-
eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
-
nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
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deliberare circa l’ammissione degli associati;
-
deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
-
decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
8.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Articolo 9
Il Presidente
9.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
9.2 Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
9.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
9.5 ln caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Articolo 10
Collegio dei Garanti
10.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.2 Il Collegio:
-
ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
-
giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
10.3 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.
10.4 Le riunioni del Collegio possono tenersi anche in via telematica con le analoghe modalità statuite per il Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Collegio dei Revisori dei Conti
11.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
11.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11.3 Il Collegio:
-
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
-
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
-
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
-
riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.
Articolo 12
Articolazione territoriale dell’Associazione
12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’apertura di Sedi Secondarie con competenza regionale o provinciale o sub-provinciale.
12.2 Al fine dello svolgimento di specifiche attività statutarie il Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni Locali aventi piena autonomia legale e fiscale, costituite e promosse da AFiGi come associazioni secondarie.
12.3 Il Consiglio Direttivo, con specifico regolamento, definirà le modalità con le quali i soci possono farsi latori di istanza di costituzione delle Sedi Secondarie e delle Sezioni, definendo i limiti e le modalità di svolgimento delle attività.
Articolo 13
Il Patrimonio sociale
13.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
13.2 beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
-
i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
-
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
-
fondo di riserva.
13.3 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
-
proventi derivanti dal proprio patrimonio;
-
eredità, donazioni e legati;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
-
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entrate derivanti da convenzioni;
-
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
-
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Articolo 14
Il Bilancio
14.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
14.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
14.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
14.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’Associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l’Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
14.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione.
14.6 L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 15
Modifiche dello statuto e scioglimento dell’Associazione
15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ln seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
15.2 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
15.3 II patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.
15.4 ln ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
Articolo 16
Disposizioni finali
16.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, Capo III, al Codice del Terzo Settore e al Codice Civile.
Castiglione delle Stiviere, 28 maggio 2022.
Il Segretario d’Assemblea Il Presidente
Alberto Verta Pasquale Di Nardo
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