Sei arrivato tardi a destinazione: l’aereo è decollato con un notevole ritardo e le ragioni spiegate al microfono dal capitano di volo sono state generiche e poco convincenti. Poiché hai perso la coincidenza e ora sei costretto a subire un disagio notevole è tua intenzione chiedere il risarcimento. Ma cosa devi fare per far rispettare i tuoi diritti? Devi rivolgerti a chi ti ha venduto il biglietto o direttamente alla compagnia aerea? Gli assistenti di volo non ti hanno saputo dare risposta e sull’argomento, anche all’interno dell’aeroporto, regna una totale incertezza. Cercheremo di darti maggiori chiarimenti in questo articolo: ti spiegheremo come avere il risarcimento in caso di ritardo dell’aereo, cosa deve fare il viaggiatore per farsi restituire i soldi del biglietto e quali servizi la compagnia è tenuta a garantirgli. Il tutto sulla base di un interessante principio fornito proprio l’altro ieri della Cassazione [1] che corre in soccorso dei consumatori. Secondo la Suprema Corte, se il volo aereo arriva in ritardo al passeggero basta esibire il biglietto per chiedere ilrisarcimento; spetta invece alla compagnia aerea dimostrare la propria correttezza e l’aver garantito tutti i servizi richiesti dalle convenzioni internazionali. Vediamo meglio di cosa si tratta e come avere il risarcimento e il rimborso in caso di ritardo aereo.

Ritardi da tre ore in su

Per i ritardi superiori a tre ore, il Regolamento Europeo del 2004 prevede un risarcimento chiamato «compensazione pecuniaria» che va da 250 euro a 600 euro [2]. Il risarcimento è forfettario e tiene conto del disagio fisico e psicologico che il passeggero ha sofferto. In particolare:

  • in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un importo di 400 euro;
  • se il ritardo dura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante equivale a 600 euro.

Il risarcimento spetta in automatico. Basta esibire il biglietto senza dover provare anche tutti gli ulteriori incomodi subiti dal viaggiatore, che si considerano conseguenza inevitabile del ritardo.

Se però il passeggero subisce un danno da perdita di coincidenza e di essere arrivato tardi presso una struttura prenotata per le vacanze, sprecando uno o più giorni di ferie, deve fornire prova di tali ulteriori conseguenze.

A tali somme di denaro si deve aggiungere anche il diritto alla assistenza spettante al passeggero e concernente, ad esempio, l’elargizione (gratuita) di cibi, bevande e – se del caso – anche il pernottamento in albergo.

Tutte le somme elencate sopra vengono ridotte della metà se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre – rispettivamente – due, tre o quattro ore.

Quando non spetta il risarcimento

Il risarcimento non spetta quando la compagnia aerea riesce a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili. Si tratta di «circostanze eccezionali» come scioperi, cattive condizioni meteorologiche, guasto al motore dovuto non a cattiva manutenzione ma ad fatto imprevisto (come, ad esempio, un uccello finito all’interno degli ingranaggi), chiusura dell’aeroporto o dello spazio aereo.

In queste situazioni, se anche non spetta il risarcimento del danno, i passeggeri hanno diritto ad alcuni servizi erogati dalle compagnie aeree quali bevande, cibo, telefonate gratuite e – se necessario – un alloggio in hotel. Se il ritardo del volo supera le cinque ore, i passeggeri possono rinunciare al volo. La compagnia aerea ha l’obbligo di informare i passeggeri di questa opzione e dell’ammontare del rimborso. In alternativa, il passeggero ha diritto ad un trasporto sostitutivo verso la destinazione o verso il punto di partenza del viaggio.

Tuttavia, per quanto riguarda i casi di avverse condizioni meteorologiche, il passeggero può comunque esercitare il diritto al rimborso qualora la compagnia non risultasse preparata in modo adeguato a tali evenienze. Ad esempio, nel caso di ritardi causati da un uso errato dello sghiacciante chimico da parte della compagnia aerea, i passeggeri potranno aver diritto a un rimborso che viene corrisposto quando gli aeromobili di altre compagnie aeree sono riusciti a partire nei tempi previsti.

Ritardi inferiori a tre ore

Per i ritardi inferiori alle tre ore, invece, si applica la Convenzione di Montreal del 1999, che non prevede alcun meccanismo automatico di risarcimento d’importo predefinito  [2], per il sol fatto di aver subito il ritardo; il risarcimento verrà riconosciuto solo se viene data prova di aver effettivamente subito un danno ed il suo importo, almeno in teoria, potrebbe essere anche di gran lunga superiore a quelli previsti del regolamento UE del 2004.

Spetterà quindi al viaggiatore provare non solo il fatto che il suo volo ha subito un ritardo, ma anche ogni singola circostanza utile a far accertare che tipo di danno abbia subito e che questo sia riconducibile alla responsabilità della compagnia aerea.

Per il ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro.

Cancellazione del volo

Nell’ambito aereo il viaggiatore che ha subito una cancellazione del volo ha diritto, secondo le norme UE, alla stessa compensazione economica offerta in caso di imbarco negato, a meno che:

  • non sia stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della data di partenza,
  • non abbia ricevuto un volo alternativo a un orario vicino a quello originale
  • o la compagnia aerea non riesca a dimostrare che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali.

La compagnia può offrire scelta tra:

  • rimborso del biglietto entro sette giorni,
  • un volo alternativo per la destinazione finale in condizioni simili a quelle originali, e all’occorrenza l’assistenza necessaria (accesso ad un telefono, bevande, vitto, alloggio e trasporto all’alloggio).

Come ottenere il risarcimento

Secondo la Cassazione, per ottenere il risarcimento da ritardo aereo superiore a tre ore, è sufficiente il biglietto, accompagnato da una dichiarazione con cui si lamenta il ritardato arrivo del volo, per consentire al passeggero di puntare a un adeguato risarcimento economico. Per evitare di aprire i cordoni della borsa, invece, la compagnia aerea dovrà dimostrare che il disagio è stato minimo e non è comunque dipeso da essa. In particolare, il vettore deve dimostrare (per non avere colpa) di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno o che comunque non era possibile adottarle per causa di forza maggiore o caso fortuito. A queste due ipotesi di non responsabilità se ne aggiunge una terza che è rappresentata dall’avvisare il passeggero con congruo preavviso dei possibili disagi così che possa decidere di attendere o magari nel frattempo scegliere altro vettore per coprire in tempi più rapidi il tragitto.

Secondo la Suprema Corte «il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore». Di conseguenza, tocca alla compagnia aerea «dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza» fissate a livello comunitario, cioè «due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 chilometri; tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree». LA LEGGE PER TUTTI

note

[1] Cass. ord. n. 1584/18 del 23.01.2018.

[2] Secondo l’articolo 7 del Regolamento CE n. 261/2004, al passeggero spettano:

– per i voli in territorio comunitario: € 250,00 per tutte le tratte aeree con distanza fino a 1.500 chilometri ed € 400,00 per tutte le tratte con distanza superiore ai 1.500 chilometri;

– per i voli da un paese dell’UE ad uno extra-UE: € 250,00 per tutte le tratte aeree con distanza fino a 1.500 chilometri; € 400,00 per tutte le tratte con distanza compresa fra i 1.500 ed i 3.500 chilometri; € 600,00  per tutte le tratte aeree con distanza superiore a 3.500 chilometri.

[3] L’articolo 29 della Convenzione di Montreal prevede che il risarcimento di ogni tipo di danno avvenga solo se il soggetto richiedente sia in grado di provare adeguatamente di aver sofferto un danno di carattere patrimoniale o non patrimoniale, non essendo previsto alcun meccanismo risarcitorio forfettario ed automatico.

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