Il procedimento penale è un lungo percorso, impervio e accidentato, all’interno del quale la persona sospettata di aver commesso un reato deve districarsi con l’aiuto del suo avvocato. Un po’ come Dante e Virgilio, quindi, occorrerà affrontare un viaggio al termine del quale ci sarà un sentenza che deciderà sulla responsabilità penale della persona accusata del crimine. Devi sapere che il procedimento penale comincia con l’apertura delle indagini preliminari e termina solamente con la sentenza definitiva; nel mezzo di queste due vicende (distanti diversi anni da loro, di solito), ci sono tantissime altre tappe, impossibile da elencarle tutte: posso fare riferimento, ad esempio, all’interrogatorio davanti al magistrato del pubblico ministero, all’udienza preliminare, al dibattimento, ecc. A seconda del momento in cui ci si trova, muta la qualità del soggetto sottoposto a procedimento: in altre parole, se durante le indagini preliminari la persona sospettata di aver commesso il crimine acquista la qualità di indagato, successivamente, nel corso del processo, egli si trasforma in imputato. Chiaramente, non si tratta di una metamorfosi fisica dell’individuo, ma semplicemente di una diversa veste giuridica che l’ordinamento gli assegna nel momento in cui dal semplice sospetto che egli abbia commesso un illecito penale si passa a qualcosa di un po’ meno vago e più sostanzioso. Non hai capito quello che ho detto sinora? Se l’argomento ti interessa e vuoi che mi spieghi meglio, allora prosegui nella lettura di questo articolo: ti illustrerò qual è la differenza tra indagato e imputato.

Indagato: chi è?

La differenza tra indagato e imputato passa necessariamente per la definizione di queste due nozioni. Cominciamo dall’indagato: è tale colui il cui nome è stato iscritto formalmente nel registro delle notizie di reato tenuto presso ogni Procura della Repubblica (cosiddetto registro degli indagati). Da questo momento, l’autorità giudiziaria comincerà ad effettuare delle ricerche e a raccogliere tutti gli elementi utili (persone informate sui fatti, documenti, corpo del reato, ecc.) a sostenere l’accusa in un processo da tenersi davanti al giudice.

Poiché le indagini sono coperte dal segreto, è probabile che una persona non sappia neanche di essere indagato fino a quando non venga rinviato a giudizio (acquisendo così la veste di imputato) oppure non debbano essere compiuti degli atti che lo coinvolgono e che, pertanto, lo riguarderanno in prima persona, rivelandogli così il suo status di indagato. Ti faccio un esempio: Tizio viene denunciato da Caio per diffamazione. I carabinieri cominciano a raccogliere informazioni chiedendo a tutte le persone con cui Tizio ha parlato male di Caio. Durante tutto questo, Tizio, indagato, potrebbe non saperne nulla, visto che i carabinieri non hanno bisogno di andare da lui.

Avviso di garanzia: cos’è?

Senz’altro, seguendo la cronaca giudiziaria in televisione o sui giornali, avrai sentito parlare dell’avviso di garanzia. Cos’è? L’avviso di garanzia (tecnicamente, informazione di garanzia) [1] è un documento inviato all’indagato nel momento in cui è necessario che egli sappia che si stanno svolgendo delle indagini su di lui.

In pratica, si tratta di un atto che consente all’indagato di prepararsi ad un eventuale processo a suo carico, ovvero ad alcune operazioni che la polizia giudiziaria potrebbe compiere nei suoi confronti, come, per esempio, perquisizioni o ispezioni. In questa ipotesi, infatti, l’indagato avrebbe anche la necessità di farsi assistere da un difensore.

Secondo la legge, l’avviso di garanzia è notificato al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima di essere invitato dal pubblico ministero a rendere interrogatorio. Se, al contrario, questi interventi investigativi non dovessero esserci, l’avviso di garanzia potrebbe essere inviato all’indagato insieme all’avviso di conclusione delle indagini [2]: praticamente, con un unico atto, l’indagato verrebbe informato del fatto che in corso ci sono state delle indagini e che le stesse sono oramai giunte al termine.

Imputato: chi è?

Mentre la legge tace circa la definizione di persona indagata, nel codice di procedura penale c’è una disposizione che espressamente indica chi è l’imputato: assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo [3]. In pratica, l’imputato è colui nei confronti del quale il magistrato del pubblico ministero ha esercitato l’azione penale, chiedendo che lo stesso venga giudicato da un giudice sul capo d’accusa contestatogli.

Sempre secondo la legge, la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che la sentenza non diventi definitiva: e infatti, nel caso di sentenza di condanna, l’imputato assumerà il diverso status di condannato, rilevante in sede di esecuzione della pena, mentre nel caso di assoluzione si sgraverà, ovviamente, della pesante etichetta di imputato. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

Indagato e imputato: quali differenze?

Al di là dell’aspetto terminologico, tra indagato e imputato non sussistono sostanziali differenze: secondo la legge, i diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona indagata; alla stessa, inoltre, si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito [4]. Di conseguenza, possiamo tranquillamente dire che l’indagato è tutelato quanto l’imputato, e viceversa.

Una differenza tra imputato e indagato è quella concernente il certificato dei carichi pendenti, nel quale sono iscritti solamente i procedimenti penali in corso a carico di un soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione, mentre non è fatta alcuna menzione delle indagini in atto.

FONTE

note

[1] Art. 369 cod. proc. pen.

[2] Art. 415-bis cod. proc. pen.

[3] Art. 60 cod. proc. pen.

[4] Art. 61 cod. proc. pen.

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