Tra le maggiori seccature per un automobilista vi è certamente quella di lasciare l’auto parcheggiata in strada e ritrovarla danneggiata da ammaccature o rigata. In molti casi, purtroppo, si tratta di un altro automobilista sbadato o semplicemente poco corretto che una volta fatto il danno non se ne assume la responsabilità, ma al contrario si dà alla fuga senza lasciare un biglietto con i propri recapiti. Gli inconvenienti con l’auto, infatti, non avvengono solo in strada o a velocità: purtroppo i danni si hanno anche a vettura ferma.

Cos fare in questi casi? Si può ottenere un risarcimento o un qualche ristoro dall’assicurazione? Vediamo di scoprirlo nel presente articolo.

Danni all’auto parcheggiata: cosa copre l’assicurazione?

Generalmente l’assicurazione Rc auto non copre questo tipo di danni. Dunque, a meno che non si riesca a rintracciare il responsabile del danneggiamento, lo sfortunato automobilista non ha altre speranze per ottenere il risarcimento del danno alla propria vettura e, dunque, dovrà pagare di tasca propria per le riparazioni. L’unica speranza di un qualche ristoro si può avere nel caso in cui l’automobilista abbia sottoscritto delle garanzie accessorie. Stiamo parlando delle seguenti polizze aggiuntive e non obbligatorie:

  • atti vandalici;  
  • polizza cristalli;
  • polizza kasco.

La sottoscrizione di queste polizze, che determina ovviamente un aumento del premio annuale, copre l’automobilista da questo tipo di inconvenienti che si possono verificare quando l’auto è parcheggiata.

Danni all’auto parcheggiata: la polizza atti vandalici

Nel caso di automobilista che abbia sottoscritto la polizza atti vandalici, in questi casi la prima cosa da fare è sporgere denuncia presso la polizia o i carabinieri. La denuncia può essere sporta contro ignoti nel caso in cui non si conosca l’identità del responsabile. Attenzione però: la denuncia può essere presentata entro tre mesi (quindi 90 giorni) dal giorno in cui è stato si è verificato il fatto, ma è sempre bene agire tempestivamente per evitare che il risarcimento si trascini per le lunghe.

Conclusa l’attività di denuncia dinanzi alle autorità è fondamentale farsi rilasciare una copia della denuncia da allegare alla domanda di rimborso da inviare alla compagnia assicurativa.  Se i danni subiti dal veicolo sono compresi in quelli coperti dalla polizza atti vandalici, allora l’assicurazione provvederà a inviare un perito per esaminare l’auto. Il perito farà una stima del danno e poi l’assicurazione provvederà ad inviare una proposta di risarcimento del danno.

Danni all’auto parcheggiata: la polizza cristalli

Attenzione però. La polizza atti vandalici non risarcisce per la rottura del parabrezza o dei finestrini: per questi è necessario aver sottoscritto la polizza cristalli. La polizza cristalli, infatti, è una garanzia facoltativa che permette di riparare o sostituire i cristalli della vettura rotti o danneggiati senza alcun costo aggiuntivo. In particolare riguarda il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore e i vetri di sportelli e fiancate laterali, mentre sono esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori. Alcune compagnie, inoltre, coprono anche i danneggiamenti subiti dal tettuccio panoramico.

L’assicurato sarà risarcito sia nei casi di rottura involontaria del vetro sia per i danni causati da terzi.

Danni all’auto parcheggiata: la polizza kasko

Infine, non si ha alcun diritto al risarcimento nel caso in cui la vettura in sosta sia stata danneggiata da ignoti a seguito di un urto con un altro mezzo: in tale fattispecie, viene indennizzato esclusivamente chi ha sottoscritto la polizza kasko. Questa polizza consente ai clienti di ricevere un risarcimento del danno a prescindere dalla responsabilità.

Oltre a tutte queste ipotesi, ricordiamo però che nel caso in cui il danno sia stato provocato da un automobilista distratto ma corretto che dopo aver danneggiato l’auto in sosta ha avuto la bontà di lasciare un bigliettino sul parabrezza con nome e numero di telefono, allora sarà possibile ottenere il risarcimento dalla propria compagnia assicurativa. Si potrà procedere attraverso la compilazione del cosiddetto modulo Cai, ossia la constatazione amichevole e ottenere il rimborso dalla compagnia tramite il risarcimento diretto. 

FONTE: LA LEGGE PER TUTTI

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